Consigli RC Auto

Parlando di contratti assicurativi RC Auto basati sul criterio del bonus/malus per stabilire il premio annuale che un automobilista deve corrispondere alla compagnia assicurativa, si avrà certamente a che fare con l’attestato di rischio. Molti sapranno di cosa si tratta, ma forse non tutti conoscono appieno i diritti e i vantaggi che questo importante documento fornisce loro. Venendone a conoscenza certamente si avrà un maggior potere contrattuale nei confronti dell’assicuratore.


Cerchiamo dunque di analizzare i seguenti punti riguardanti l’attestato di rischio:

COS’E’

L’attestato  di rischio è un documento che certifica la condotta di guida di un automobilista, in base al numero di sinistri occorsi allo stesso negli ultimi 5 anni.

COSA SI TROVA INDICATO

Sull’attestato di rischio si trova indicata la classe di merito dell’assicurato. In realtà le classi di merito attualmente riportate sono 3:

1.      la classe interna di provenienza della compagnia assicuratrice: attribuita secondo criteri autonomi dalle diverse compagnie

2.      la classe di assegnazione per l’annualità successiva

3.      la classe universale (CU): attribuita secondo criteri indicati chiaramente in apposite tabelle stilate dall’ISVAP (IStituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo)

Inoltre su questo attestato devono sempre essere indicati con chiarezza:

  • il nome dell’impresa di assicurazione
  • il nome del contraente (persona fisica o ditta)
  • il numero di contratto di assicurazione
  • i dati della targa del veicolo assicurato o, in mancanza di essa, il numero di telaio o del motore
  • la forma tariffaria del contratto sottoscritto
  • la data di scadenza del contratto stipulato
  • il numero di sinistri occorsi negli ultimi 5 anni: sia quelli con responsabilità principale (cioè con colpa pari o superiore al 51%) sia quelli con responsabilità paritaria (cioè con colpa inferiore al 51%)
  • eventuali importi delle franchigie, che siano stati richiesta e non pagati dall’assicurato
  • la firma dell’assicuratore

CIRCOSTANZE IN CUI SERVE

L’attestato di rischio serve nel caso in cui un assicurato intenda cambiare compagnia assicuratrice.
Al momento della sottoscrizione del contratto, infatti, è opportuno consegnare un attestato in corso di validità, altrimenti si perderanno tutti i vantaggi dovuti all’aver raggiunto una certa classe di merito, maturata durante gli anni pregressi, e si ripartirà dalla classe 14 (tariffa base), con conseguenze rilevanti sull’ammontare del premio da corrispondere all’assicurazione.

Nel caso in cui, al momento di sottoscrivere il contratto, l’automobilista non disponesse dell’attestato di rischio perché in attesa di riceverlo dalla precedente compagnia assicuratrice, ci saranno ancora 3 mesi di tempo per consegnarlo alla nuova compagnia. In questo modo l’assicurato avrà diritto alla riclassificazione del contratto, con conseguente modifica del premio da corrispondere e ripristino della classe di conversione universale (CU) maturata.

OBBLIGHI DELL’ASSICURATORE VERSO L’ASSICURATO

La compagnia assicuratrice, sia essa tradizionale che on-line o a distanza, ha l’obbligo di far pervenire all’assicurato l’attesta di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Secondo la normativa vigente, inoltre, assieme a tale documento dovranno essere comunicate anche le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto vigente e sul premio da corrispondere per il rinnovo, calcolato in base alle stesse caratteristiche del contratto in corso.

L’attestato di rischio deve essere inviato anche nel caso di furto, demolizione, vendita o ritiro dalla circolazione dell’autovettura, sempre che tali accadimenti siano successivi al periodo di osservazione.

Per periodi assicurati inferiori all’anno, la compagnia assicuratrice non è obbligata a rilasciare l’attestato di rischio alla scadenza del contratto.

DURATA TEMPORALE

Attualmente l’attestato di rischio ha una scadenza temporale fissata in 5 anni, al termine dei quali l’assicurato verrà ricollocato automaticamente nella classe universale (CU) 14.
Fino a qualche tempo fa la scadenza era fissata a 1 anno.


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