Incidente con veicolo non identificatoL’assicurazione per la Responsabilità Civile Auto (RC Auto) in Italia, come noto, è obbligatoria per legge. Tuttavia, nonostante la circolazione di veicoli senza assicurazione RC Auto sia illegale e irresponsabile, secondo recenti dati ufficiali sulle strade italiane sono milioni i veicoli (auto, moto, autocarri, etc…) senza polizza assicurativa base. Si tratta di un fatto grave, non giustificato dal rincaro dei premi assicurativi che, ogni anno, colpisce tutti i proprietari di automezzi, anche quelli che non provocano né vengono coinvolti in sinistri.

Ma cosa fare e a chi rivolgersi se si resta coinvolti in un incidente con un veicolo non assicurato? In che modo si può ottenere un risarcimento dell’eventuale danno subito?

La risposta alla prima domanda consiste nella Consap S.p.A., ovvero la Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, nata nell’Ottobre 1993 con lo scopo di svolgere le funzioni assicurative pubbliche, precedentemente gestite dall’INA.
La stessa Consap gestisce il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che costituisce la risposta alla seconda domanda. Lo stesso Fondo di garanzia, posto sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, è amministrato da un Comitato, presieduto dal Presidente della Consap (o dall’Amministratore Delegato) e formato da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del MEF, della Consap, dell’ISVAP, dei consumatori e delle imprese assicurative.
Il Fondo viene finanziato grazie a un’aliquota del 2,5% sui premi delle assicurazioni RC Auto.

In concreto il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene nel caso di incidenti con veicoli o natanti che risultino:

  • non identificati
  • non assicurati
  • assicurati con compagnie assicurative poste in liquidazione coatta amministrativa
  • messi in circolazione contro la volontà del proprietario

A partire dal Novembre 2007 vengono risarciti anche i danni per sinistri causati da:

  • veicoli spediti in Italia da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, relativamente ai 30 giorni successivi alla data di accettazione della consegna del veicolo
  • veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo

Va precisato che per veicoli o natanti non identificati vengono risarciti, oltre ai danni alla persona, anche i danni alle cose in caso di gravi danni alla persona ma con una franchigia di 500,00 euro.
In tutti i casi il risarcimento riguarda sempre sia la persona che le cose.

COME RICHIEDERE IL RISARCIMENTO ALLA CONSAP E MASSIMALI DI LIQUIDAZIONE

La procedura per la richiesta di risarcimento danni per sinistri con un auto (o un veicolo o un natante) rientrante in una delle casistiche appena esaminate prevede l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno alla Consap S.p.A. e all’impresa assicurativa designata dalla Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici, determinata in base al luogo di accadimento dell’incidente. La nomina di queste imprese avviene ogni tre anni, tramite provvedimento legislativo dell’ISVAP.
L’elenco delle imprese che operano nelle varie regioni d’Italia è consultabile sul sito della Consap, dell’ISVAP o direttamente cliccando qui.

La raccomandata dovrà includere anche un modulo per richiesta di risarcimento debitamente compilato e scaricabile dal sito Internet http://www.consap.it, nella sezione “Procedura e Modulistica”.

Una volta verificati i presupposti, la liquidazione dell’indennizzo al danneggiato avviene sempre da parte dell’impresa territoriale designata secondo i limiti dei massimali di legge vigenti al momento dell’incidente.
Allo stato della pubblicazione di questo articolo il limite del massimale per i danni alle persone è di 2.500.000,00 euro, mentre il limite del massimale per i danni alle cose è di 500.000,00 euro.


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