Mantenere la propria automobile in condizioni tali da garantire la sicurezza nella circolazione e il contenimento di rumore ed emissioni inquinanti entro i limiti stabiliti dalla legge dovrebbe essere una preoccupazione primaria di tutti coloro che guidano un veicolo.
Ai fini di assicurare il rispetto di tali norme, dal 1° Gennaio 2000 l’Italia ha recepito le normative comunitarie in materia di revisione degli automezzi.
Quella che vi proponiamo è una rapida ma completa guida se volete sapere quando, come e dove fare la revisione alla vostra auto, quanto costa farla e a quali sanzioni (pecuniarie e non) si va incontro in caso di mancato controllo.

LE SCADENZE DA RISPETTARE

Le direttive della Comunità Europea in merito alla revisione dei veicoli a motore, limitatamente alle autovetture, stabiliscono che la prima revisione deve essere effettuata entro 4 anni dalla prima immatricolazione del mezzo. Successivamente il controllo andrà fatto ogni due anni.
Questo significa che, se la carta di circolazione è stata rilasciata a Giugno 2007, la prima revisione va fatta entro la fine di Giugno 2011.
Per le revisioni successive alla prima, il termine viene determinato dal mese nel quale l’auto è stata sottoposta a revisione l’ultima volta.
In caso di autovetture reimmatricolate bisognerà considerare sia l’anno di prima immatricolazione che il mese durante il quale è stata rilasciata la nuova carta di circolazione.

COSA VIENE CONTROLLATO DURANTE LA REVISIONE, DOVE FARLO E QUANTO COSTA

Revisione auto: i controlli
Durante una revisione dell’auto vengono effettuati 60 controlli che, solitamente, per essere completati richiedono una ventina di minuti, minuto più minuto meno.
Gli operatori eseguono una serie di test per controllare:

  • efficienza del sistema frenante (freni e freno a mano)
  • stato meccanico e gioco dello sterzo
  • stato di assi, sospensioni, ruote e pneumatici
  • rumorosità dello scarico
  • emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico
  • funzionalità di avvisatore acustico (clacson) e cinture di sicurezza
  • identificazione dell’automezzo attraverso numero di telaio e numero di targa
  • efficienza dell’impianto elettrico
  • efficienza e regolazione delle luci (abbaglianti, anabbaglianti, di posizione, di direzione, di arresto e della targa)
  • stato della carrozzeria, pendendo in considerazione la presenza di ruggine o ammaccature gravi, ma anche le condizioni di paraurti, parabrezza e specchietti retrovisori

La revisione può essere effettuata:

  1. presso gli uffici del Dipartimento trasporti terrestri (Dtt), ex Motorizzazione Civile: sarà necessario compilare l’apposita domanda di revisione, allegando la ricevuta di versamento di 45,00€ sul conto corrente postale n. 9001 (intestato al Dipartimento trasporti terrestri di Roma) e presentarsi con la carta di circolazione in originale
  2. presso le oltre 5.000 officine autorizzate dal Dtt presenti in tutta Italia (si veda qui per l’elenco completo fornito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti): in questo caso il costo è di 64,80€ ed è possibile prendere appuntamento per prenotare il controllo

L’ESITO DELLA REVISIONE

Una volta terminati i test, l’esito della revisione viene stampato su un’etichetta adesiva che deve essere applicata negli appositi spazi sulla carta di circolazione.
Gli esiti possono essere i seguenti:

  1. Revisione regolare: controlli superati regolarmente
  2. Revisione ripetere: controlli non superati, per cui la revisione deve essere ripetuta entro un mese, durante il quale l’auto può circolare ma solo se vengono corrette le inefficienze rilevate e con un certificato rilasciato dall’officina autorizzata
  3. Revisione ripetere – sospeso dalla circolazione: controlli non superati, per cui l’autovettura potrà circolare a una velocità non superiore a 40 km all’ora per recarsi da un meccanico a sistemare le anomalie rilevate, oltre che nel giorno stabilito per la nuova revisione

REVISIONE STRAORDINARIA

Il Dipartimento trasporti terrestri può ordinare, al di là della revisione ordinaria, una revisione straordinaria nel caso in cui:

  1. un’auto sia stata coinvolta in un incidente stradale a seguito del quale siano stati riportati danni molto rilevanti
  2. le forze dell’ordine segnalino l’auto, nel dubbio che la stessa non rispetti i requisiti di sicurezza, rumorosità e inquinamento previsti dalla legge in vigore

I controlli effettuati, le modalità di svolgimento e i prezzi della revisione straordinaria sono gli stessi di quella ordinaria.

LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATO O RITARDATO CONTROLLO

Essere “pizzicati” dalle forze dell’ordine a circolare con la revisione non effettuata o scaduta comporta sempre il pagamento di una multa salata (attualmente varia tra 155,00€ e 624,00€, da raddoppiare in caso di recidività) e il ritiro della carta di circolazione, inviata all’ufficio del Dtt competente, in riferimento al luogo in cui viene accertata l’infrazione.
La carta verrà restituita solo dopo il superamento della revisione, che in questo caso deve essere effettuata presso gli uffici del Dtt e mai presso officine private.
Nel caso in cui si venga fermati dalle forze dell’ordine in autostrada, oltre a dover pagare la multa prevista, l’automobilista si vedrà sottoporre a fermo amministrativo l’automezzo che sarà immediatamente sequestrato, prelevato in loco da un carro attrezzi.
Se si viene fermati su strade diverse dall’autostrada, è possibile condurre l’auto nel luogo privato indicato dal guidatore alle forze dell’ordine e riportato sul verbale, percorrendo l’itinerario più breve.
Inoltre si tenga presente che ci possono essere delle ripercussioni anche sull’assicurazione auto, dal momento che le compagnie assicuratrici, in caso di sinistro con danni a terzi, possono rivalersi sull’assicurato che non abbia sottoposto il mezzo a revisione periodica.

Attenzione che la semplice prenotazione della revisione ordinaria non è sufficiente per circolare oltre il termine entro il quale il controllo avrebbe dovuto essere svolto. In caso di fermo le sanzioni saranno le stesse previste per un veicolo non revisionato.


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