Consigli su assicurazioni RC AutoSpesso capita di chiedersi quando si ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto per assicurare la propria auto a seguito di eventi che comportino l’impossibilità di utilizzare il veicolo, come la demolizione, la vendita, il furto o altro.

In realtà sarebbe più corretto porsi la domanda limitandola al diritto alla restituzione del solo premio dell’RC Auto, visto che quanto pagato per le garanzie accessorie non può essere rimborsato in alcun caso dalla compagnia assicuratrice, salvo diversa indicazione (ipotesi molto improbabile) contenuta nel contratto di assicurazione.

PROCEDURA PER LA RESTITUZIONE DEL PREMIO RC AUTO NON GODUTO: 3 CASI

Secondo quanto stabilito dalla legge in vigore e in base al nuovo codice assicurativo, a partire dal 1° Gennaio 2006, sono tre i casi in cui un automobilista assicurato ha diritto alla restituzione della parte del premio RC Auto non goduto. Queste casistiche riguardano sia le compagnie assicurative tradizionali che le assicurazioni auto online.

Per la precisione i tre casi includono:

  1. vendita dell’auto assicurata: qualora si venda il veicolo senza cedere al nuovo proprietario la garanzia RC Auto o non la si trasferisca su altro autoveicolo di proprietà, il contratto è da considerarsi risolto a partire dalla data di trasferimento della proprietà
  2. demolizione o cessazione della circolazione dell’auto assicurata: qualora l’automezzo venga demolito o tolto dalla circolazione senza trasferimento della garanzia RC Auto su altro veicolo o non si sia avanzata richiesta di riattivazione del contratto nei termini previsti, a seguito di sospensione dello stesso dovuta appunto a demolizione o cessazione della circolazione
  3. furto totale dell’auto assicurata

Nei primi 2 casi, per ottenere la restituzione della parte di premio dell’RC Auto pagata e non goduta, sarà necessario farne richiesta alla compagnia assicuratrice, restituendo sia il certificato di assicurazione che il contrassegno assicurativo, accompagnati dall’atto di vendita o di demolizione.
In caso di furto sarà sufficiente presentare la denuncia presentata alle autorità competenti.

MODALITA’ DI CALCOLO DEL RIMBORSO DEL PREMIO RC AUTO

Ribadendo che la parte del premio assicurativo che la compagnia assicuratrice è tenuta a restituire al cliente assicurato è quella relativa alla sola garanzia della Responsabilità Civile Auto, per calcolare l’importo del rimborso nell’ipotesi di pagamento annuale occorrerà:

  1. ricavare la somma pagata per l’RC Auto al netto delle tasse, che solitamente incidono per circa il 23%
  2. divedere l’importo netto così ricavato per 12, cioè il numero di mesi che compongono un anno
  3. moltiplicare 1/12 per il numero di mesi che mancano alla data di scadenza della copertura assicurativa indicata sul contratto

Volendo fare un esempio pratico, ipotizzando di aver pagato il 1° Ottobre un premio RC Auto annuale di 800€, ammettendo di aver venduto l’auto il 1° Aprile 2011, la compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire 6/12 di quanto pagato al netto delle imposte. Quindi si avrà diritto a un rimborso di 308€ calcolato sottraendo dagli 800€ iniziali il 23% corrispondente alle tasse, ottenendo 616€ che divisi per 12 (durata in mesi del contratto) e moltiplicati per 6 (mesi non goduti del premio) portano al totale di 308€ indicato.

QUANDO LA COMPAGNIA ASSICURATRICE NON VUOLE RIMBORSARE

Il rimborso della parte del premio RC Auto pagato e non goduto è un diritto che le compagnie assicuratrici non possono negare all’automobilista assicurato. Per questo motivo, se si rientra nei tre casi indicati in precedenza e l’assicurazione presso la quale si è assicurata la propria auto si rifiuta di restituire quanto dovuto, ci si può rivolgere all’ISVAP, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, denunciando la compagnia in oggetto.
Come segnalato dallo stesso ISVAP è possibile che alcune agenzie, in caso di vendita dell’auto, propongano una sospensione della polizza, adducendo quale motivazione la perdita della classe di merito CU Bonus/Malus. Tale scusa è palesemente insostenibile, dal momento che la classe universale Bonus/Malus acquisita e certificata dall’ultimo attestato di rischio in proprio possesso ha una durata di 5 anni.


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