Glossario termini assicurativi usati nelle polizze di assicurazione auto
Al momento di interessarsi alla sottoscrizione di una polizza assicurativa per la propria automobile, capita spesso di imbrattersi in termini “oscuri” o comunque molto tecnici e perciò poco comprensibili.
Lo scopo del glossario che trovate in questa pagina è proprio quello di cercare di darvi una mano nel capire meglio la terminologia assicurativa, evitando da un lato di fare brutte figure di fronte all’assicuratore, dall’altro di essere impreparati qualora doveste trovate tali termini.
Per consultare il glossario è sufficiente che clicchiate sulla lettera corrispondente all’iniziale di ciò che state cercando e scorriate il pannello che apparirà, fino a trovare la definizione che desideravate.
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Abbandono: sotto forma di clausola, conferisce all’assicuratore il diritto di proprietà sui beni superstiti a seguito di un sinistro.
Abbuono: quella parte del premio assicurativo rimborsata nel momento in cui il contratto di assicurazione viene sostituito da un altro contratto. Solitamente si configura come uno sconto sul premio relativo alla nuova polizza.
Acconto sulla liquidazione del danno: quella parte del risarcimento concessa in anticipo da un giudice civile al danneggiato, qualora si appuri lo stato di bisogno di quest’ultimo. Solitamente coincide con i 4/5 dell’ammontare (stimato) del danno.
Agente assicurativo: un professionista operante per conto di una compagnia assicurativa, della quale gestisce gli affari e il portafoglio clienti e polizze. Suo compito è quello di procacciare clienti per la compagnia, assisterli al momento della stipula del contratto e raccogliere i premi per conto della compagnia. Deve essere iscritto all’albo professionale.
Aggravamento del rischio: aumento della probabilità che un rischio coperto dalla polizza assicurativa diventi un evento reale. Tale aggravamento solitamente viene certificato attraverso dati statistici oggettivi posseduti dalla compagnia di assicurazione. In tal modo quest’ultima ha il diritto di aumentare il valore del premio assicurativo.
Alea: situazione di incertezza in rapporto a un rischio coperto da una polizza assicurativa.
All Risks: termine inglese che significa letteralmente “tutti i rischi”. In pratica si tratta di una copertura assicurativa che prende in considerazione tutti i rischi, intendendo con ciò anche quelli non espressamente citati nel contratto. Obbliga all’inversione dell’onere della prova, cioè spetterà all’assicuratore dimostrare che la copertura del rischio non è prevista dalla polizza. E’ l’esatto contrario del sistema dei rischi nominati, attraverso il quale la copertura è assicurata solo nel caso dei rischi espressamente indicati nella polizza.
ANIA:acronimo dell’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici. Molte informazioni rilevanti sono presenti sul sito Internet di tale associazione, raggiungibile da questo link.
Arbitrato: tipica soluzione attraverso la quale vengono risolte, con l’affidamento a un collegio super partes, le eventuali dispute tra una compagnia assicurativa e un assicurato. Ne esistono di due tipi: volontario e obbligatorio (quando è previsto dal contratto).
Assicurando: è il soggetto che avanza la proposta di assicurazione alla compagnia assicurativa.
Assicurato: è il soggetto tutelato dalla polizza di assicurazione, nonché il beneficiario del contratto qualora si verifichi un sinistro.
Assicuratore: è l’impresa, autorizzata dall’ISVAP, che esercita l’attività di assicurazione.
Assicurazione: è il contratto di assicurazione, ovvero la polizza.
Assicurazione della responsabilità civile: copre il patrimonio dell’assicurato contro i rischi dovuti ad eventuali richieste di risarcimento per danni da lui causati a soggetti terzi, in seguito a un comportamento illecito.
Assicurazione furto: è la garanzia assicurativa che copre i danni causati da furto, rapina, scippo, o danneggiamenti causati durante un tentativo di furto.
Assicurazione incendio: è la garanzia assicurativa che copre i danni causati da incendio, esplosione, scoppio o fulmini.
Assicurazione RCA (obbligatoria): è la copertura assicurativa obbligatoria per veicoli a motore e natanti.
Assicurazioni plurime: si hanno nel caso in cui diverse polizze assicurative vadano a coprire lo stesso rischio, ma vengano stipulate con più compagnie. In tal caso occorre sempre specificare l’esistenza di tali coperture, altrimenti si renderà nulla la copertura.
Attestato di rischio: si tratta del documento che l’assicuratore ha l’obbligo di rilasciare al contraente che sottoscriva una RC auto. Tale documento attesta la classe di merito, il numero di sinistri causati nei cinque anni precedenti e le eventuali franchigie non rimborsate dall’assicurato. Vengono indicati anche tutti i sinistri che non causano un peggioramento della classe bonus malus. Questo perché la quota di responsabilità dell’assicurato viene considerata esattamente la stessa di quella degli altri conducenti coinvolti. In tali circostanze la quota di responsabilità va comunque a sommarsi a quella degli eventuali altri incidenti degli ultimi 5 anni. Al raggiungimento della soglia limite del 51% la classe bonus malus subirà un peggioramento.
Beneficiario: è il soggetto al quale vengono destinate le prestazioni dell’assicuratore, come previsto nella polizza assicurativa. Non sempre tale soggetto coincide con l’assicurato o con il contraente della polizza.
Bonus Malus: è la formula assicurativa, tipica della RC auto, che prevede che l’assicurato paghi un premio proporzionale al numero e alla gravità dei sinistri causati negli anni precedenti.
Bonus Malus a scadenza: è una particolare polizza bonus malus nella quale gli scatti di aumento o di diminuzione del premio avvengono secondo scadenze prefissate.
Broker assicurativo: è un libero professionista che svolge il compito di intermediazione tra diverse compagnie assicurative e rispettivi clienti. I brokers devono essere iscritti in un apposito albo ISVAP.
CARD: si tratta dell’acronimo della Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto. E’ deputata a regolamentare l’organizzazione informatica, tecnica e pratica della nuova disciplina del risarcimento diretto nell’ambito dell’RC auto.
Carenza: è il tempo tecnico che intercorre tra la scadenza del contratto di assicurazione e la fine delle garanzie che esso includeva. Tuttavia occorre specificare che alcune di esse, durante tale periodo, potrebbero essere ancora valide.
Caricamenti: sono la parte del premio di assicurazione che va a coprire i costi di gestione della compagnia assicurativa. Tale parte va sommata al premio puro, originando il premio di tariffa. A quest’ultimo occorrerà poi aggiungere le imposte, ottenendo così il premio lordo, vale a dire quello che l’assicurato è tenuto effettivamente a corrispondere alla compagnia assicurativa.
Carta verde: è il documento che estende la validità della copertura assicurativa della RC auto nei Paesi stranieri che vi aderiscono.
Centro di informazione: rientra nell’ambito del sistema Carta Verde, ed è l’Ente al quale il danneggiato in territorio straniero deve rivolgersi per l’ottenimento del risarcimento.
Cessazione del rischio: è la fine del rischio coperto da una polizza assicurativa e dunque ne determina automaticamente lo scioglimento.
Classe di merito: è la posizione nel sistema delle tariffe all’interno delle RC auto con formula bonus malus. In base a tale classe viene calcolato l’ammontare del premio assicurativo. Per calcolarla si tiene conto del numero di sinistri causati o meno dall’assicurato, così com’è riportato nell’attestato di rischio.
Clausola di recesso: è la condizione contrattuale che consente tanto all’assicurato quanto all’assicuratore di rescindere il contratto dopo la denuncia del sinistro.
Clausole: sono tutti quegli elementi contrattuali che determinano le condizioni di assicurazione.
Coassicurazione: è il contratto di assicurazione secondo il quale lo stesso rischio è assicurato da più assicuratori, basandosi su quote prestabilite.
Condizioni generali di assicurazione: sono le condizioni basilari di un contratto assicurativo. Possono essere integrate e ampliate attraverso particolari condizioni aggiuntive.
Condizioni particolari: insieme di clausole che definiscono l’ampiezza della copertura assicurativa, nonché di tutte le prestazioni che devono essere fornite da parte dell’assicuratore.
Condizioni speciali: sono quelle clausole presenti nel contratto assicurativo che regolamentano la copertura dei rischi non standard. Hanno sempre la prevalenza sulle condizioni generali di assicurazione.
Constatazione amichevole di incidente: è il “Modulo Blu” che viene utilizzato in tutta Europa e sul quale si annotano consensualmente le modalità e le conseguenze di un sinistro stradale.
Contraente: è il soggetto che stipula la polizza assicurativa e paga il relativo premio. Non necessariamente tale soggetto coincide con l’assicurato.
Contrassegno: è il documento che attesta l’esistenza della polizza RC auto. Il contrassegno deve essere obbligatoriamente esposto sul veicolo.
Contratto (o polizza) di assicurazione: è il documento che lega, dal punto di vista giuridico, assicuratore e assicurato attraverso il pagamento di un premio. Attraverso il contratto l’assicuratore si impegna a corrisponde all’assicurato un indennizzo per i danni causati al verificarsi dell’evento contro cui ci si è assicurati.
Costi accessori: sono i costi a carico di chi deve pagare il premio e riguardano l’emissione del contratto ed eventuali quietanze dei successivi versamenti dei premi.
Costo medio dei sinistri: è il rapporto tra il costo totale dei sinistri e la loro quantità.
Danno: nei casi di Responsabilità Civile si tratta del pregiudizio (economico, biologico o morale) subito dall’assicurato in seguito a un sinistro, oppure da un terzo vittima di un comportamento illecito da parte dell’assicurato. Il danno può essere diretto, se il legame causa-effetto con il sinistro è stretto, oppure indiretto nei rimanenti casi. Esso può essere riferito a persone o cose.
Danno biologico: è il danno alla persona rappresentato dalla lesione dell’integrità psico-fisica. Esso può esistere indipendentemente dall’incidenza sulla capacità di produrre reddito ovvero dal mancato guadagno.
Danno morale: è il danno provocato dalla sofferenza fisica che si patisce a seguito di evento illecito.
Danno patrimoniale: si tratta della perdita economica che può essere ricondotta, direttamente o indirettamente, a un fatto illecito. Possono rientrare in tale tipo di danno i mancati guadagni, la riduzione della capacità lavorativa, la diminuzione della capacità futura di produrre reddito, e tutte le spese aggiuntive da sostenere a causa di un determinato evento.
Decorrenza: è l’inizio del periodo di validità di un contratto assicurativo. Scatta dalle 24 del giorno in cui decorre la polizza.
Denuncia di sinistro: si tratta dell’informazione che l’assicurato deve fornire all’assicuratore o all’agenzia, in caso di sinistro. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni dall’accadimento dell’evento.
Diaria: è la forma di risarcimento assicurativo per i danni contro persone attraverso la quale è previsto un rimborso quotidiano del mancato guadagno dovuto a un’inabilità temporanea.
Dichiarazioni precontrattuali: sono tutte le informazioni che, prima della firma del contratto, il contraente di una polizza assicurativa è tenuto a fornire al suo assicuratore. La loro funzione è quella di aiutare nella valutazione dei rischi e nella determinazione della copertura assicurativa. Qualora dovessero dimostrarsi non valide o incomplete, l’assicuratore ha il diritto di chiedere la cancellazione del contratto.
Diminuzione del rischio: tale circostanza si verifica quando, dopo la stipula della polizza assicurativa, il rischio diventa meno probabile. In tal caso l’assicurato ha il diritto di chiedere una riduzione del premio. L’assicuratore, dal canto suo, ha diritto di annullare la polizza.
Disdetta: è la comunicazione che il contraente deve far pervenire al suo assicuratore al fine di cancellare il contratto, evitando così il tacito rinnovo. Solitamente va consegnata tramite lettera raccomandata o telefax due settimane prima della scadenza del contratto in essere.
Esclusioni: si tratta dei casi in cui una copertura assicurativa è da ritenersi non valida. Vengono indicate nel contratto sotto forma di clausole.
Estensione territoriale: è l’area geografica all’interno della quale opera una certa garanzia assicurativa.
Evento: è un fatto, dannoso e aleatorio, alla base di qualsiasi copertura assicurativa.
Fascicolo informativo: si tratta della documentazione che deve essere fornita al cliente prima della sottoscrizione di un contratto assicurativo. Al suo interno si trovano una scheda sintetica, la nota informativa, le condizioni di assicurazione, un glossario e il modulo di proposta.
Fermo tecnico: è il tempo necessario alle riparazioni di un veicolo sinistrato. E’ possibile che venga risarcito come mancata disponibilità del veicolo e sotto forma di danni patrimoniali derivanti da tale indisponibilità.
Fondo di garanzia per le vittime della strada: è affidato alla gestione della Consap e ha lo scopo di provvedere al risarcimento di chi ha subito danni derivati da incidenti per i quali non siano stati individuati i responsabili, o causati da veicoli non assicurati o le cui compagnie assicurative siano in una situazione di liquidazione coatta amministrativa. Il patrimonio di tale fondo viene a determinarsi attraverso quote provenienti da una parte dei premi delle RC auto.
Franchigia: è la limitazione della copertura assicurativa, indicata all’interno della polizza. Assume la forma di una quota (percentuale o valore assoluto) che deve essere considerata a carico dell’assicurato al momento della liquidazione del danno. Si differenzia dallo scoperto perché si applica alla somma assicurata e non al danno. E’ di due tipi: assoluta, quando la sua entità resta sempre a carico dell’assicurato, oppure relativa, quando resta a carico dell’assicurato soltanto nel caso in cui il totale del risarcimento sia inferiore ad essa.
Franchigia temporale: consulta la voce carenza.
Frequenza: è la percentuale delle coperture assicurative di una compagnia che vengono colpite da sinistri in un certo periodo.
Garanzia di sinistri: è la copertura assicurativa trasporti che copre tutti i sinistri verificatisi nell’arco temporale di garanzia.
Garanzia accessorie: sono le estensioni di una determinata copertura assicurativa e si ottengono aumentando l’importo del premio da corrispondere.
Nessun termine presente.
Impresa di assicurazione: è un’azienda che esercita in forma esclusiva l’attività assicurativa ed è regolarmente iscritta all’ISVAP.
Impresa di riassicurazione: è un’azienda autorizzata e certificata che esercita l’attività di riassicurazione in maniera esclusiva.
Indennizzo: è il risarcimento che l’assicuratore è tenuto a corrispondere all’assicurato in caso di sinistro.
Informativa precontrattuale: è un documento che l’assicuratore ha l’obbligo di rendere pubblico. Deve essere consegnato all’assicurato e contiene, in sintesi, le principali informazioni precontrattuali che riguardano una polizza.
Infortunio: è un evento fortuito, imprevedibile, violento ed esterno che può causare l’invalidità permanente, l’inabilità temporanea o la morte di una persona.
Invalidità permanente: è la perdita definitiva e irrimediabile della capacità di procurarsi reddito o di svolgere la propria attività lavorativa. Tale perdita può essere sia totale che parziale, a seconda della gravità delle conseguenze.
ISVAP: è l’acronimo dell’Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. Nasce nel 1982 e diventa operativo a partire dal 1983. Da sempre svolge la funzione di ente di controllo nel settore assicurativo. Per maggiori informazioni in merito potete seguire questo link.
Nessun termine presente.
Lavoratori parasubordinati: sono quei lavoratori autonomi che svolgono un’attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa.
Lettera di copertura: è il documento provvisorio rilasciato dalla compagnia assicurativa, attestante la copertura del rischio. Viene consegnato all’assicurato prima della consegna della polizza nella sua forma definitiva.
Libera prestazione dei servizi (attività di): è l’attività assicurativa esercitata da parte di un’impresa nel territorio di uno Stato membro dell’Europa nel quale non si ha sede legale.
Limiti territoriali: è l’area geografica all’interno della quale ha validità il contratto assicurativo.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri: è il soggetto che ogni impresa assicurativa è tenuta a nominare in ognuno dei Paesi aderenti al sistema “Carta Verde”. Tale soggetto è necessario per curare la gestione dei sinistri avvenuti al di fuori del proprio Paese di residenza.
Margine di solvibilità: è la liquidità che deve essere posseduta dalla compagnia di assicurazione, tale da garantire la copertura di tutti gli impegni assicurativi sottoscritti.
Massimale: nell’ambito dell’ assicurazione RC, rappresenta il limite massimo al di là del quale il risarcimento non è più da ritenersi a carico dell’assicuratore. Tale limite è sempre stabilito all’interno della polizza e rappresenta la somma massima che l’agenzia è tenuta a liquidare all’assicurato.
Mutue assicuratrici: sono imprese assicurative che hanno come soci gli assicurati.
Nessun termine presente.
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Pejus: nell’ambito della RC Auto, è l’aumento del premio assicurativo da corrispondere qualora siano stati provocati dei sinistri in un precedente periodo di assicurazione.
Periodo di assicurazione: è il periodo temporale durante il quale la copertura assicurativa è valida.
Periodo di risarcimento: è l’intervallo temporale nel quale l’assicurato ha diritto al risarcimento per i mancati guadagni, dovuti alla sospensione di un’attività a causa di un incendio.
Perito: è un libero professionista che si occupa di valutare i danni relativi a un sinistro.
Polizza (o contratto) di assicurazione: è il documento che Lega giuridicamente assicuratore e assicurato attraverso il pagamento di un premio. Con esso, l’assicuratore si sottoscrive l’impegno di indennizzare l’assicurato a seguito dei danni causati dal verificarsi dell’evento contro cui ci si è assicurati.
Premio: è la somma in denaro che l’assicurato corrisponde all’assicuratore. In cambio il primo otterrà la copertura assicurativa. Può essere di due tipi: unico, se viene versato una tantum, oppure periodico, se annuale o ricorrente.
Premio a regolazione: è un premio assicurativo composto da una parte fissa, corrisposta al momento della sottoscrizione del contratto, e da una variabile, il cui ammontare è legato all’entità del rischio ed è pagata alla scadenza del contratto, seguendo le variazioni degli indici che valutano le fluttuazioni della possibilità che il rischio si verifichi effettivamente.
Premio di tariffa: è la somma del premio puro e degli eventuali caricamenti.
Premio frazionato: è il premio lordo diviso in rate da pagare a scadenze fisse. Di solito, a seguito del frazionamento del premio, vengono applicate delle maggiorazioni chiamate “diritti di frazionamento”.
Premio lordo: è la somma di denaro effettivamente corrisposta dal contraente all’assicuratore. Viene calcolato sommando il di tariffa e le imposte.
Premio periodico: è il premio versato all’inizio di un nuovo periodo di assicurazione. Può rimanere invariato per la tutta la durata del contratto oppure modificarsi secondo indici prestabiliti.
Premio puro: è il costo della copertura assicurativa, calcolato in base al rischio che l’assicuratore assume nella stipula di un contratto di assicurazione.
Premio unico: è il premio assicurativo che viene pagato in un’unica soluzione e al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo.
Prescrizione: all’interno del Codice Civile con tale termine si indica l’estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio. In ambito assicurativo, i diritti derivanti dal contratto cadono in prescrizione dopo un anno. Attenzione però che la RC dei veicoli a motore rappresenta un’eccezione, dato che il diritto del danneggiato si prescrive dopo due anni.
Preventivatore ISVAP: è uno strumento online che permette di confrontare i preventivi relativi all’assicurazione RC di auto e moto di diverse Compagnie assicurative. Non include perciò le garanzie accessorie. Non permette di acquistare direttamente la polizza.
Per inserire tutti i dati necessari è consigliato tenere sotto mano l’ultimo attestato di rischio e il libretto di circolazione del veicolo a motore da assicurare.
Principio indennitario: è il principio per cui la copertura assicurativa deve rappresentare solo un risarcimento e non può perciò diventare fonte di guadagno per l’assicurato.
Provvigione: è la parte del premio assicurativo che deve essere versata all’agente o al broker.
Provvisionale: è l’acconto del risarcimento da corrispondere al danneggiato, qualora non fosse possibile pagare l’intero indennizzo prima della scadenza.
Quietanza: è la ricevuta rilasciata all’assicurato da parte del broker o dall’agente assicurativo a seguito de pagamento del premio.
Ramo (assicurativo): rappresenta il gruppo di rischi simili, che vengono perciò gestiti in modo analogo da parte delle compagnie assicurative, sia dal punto di vista dell’assunzione del rischio che della liquidazione del danno. In Italia esistono i rami danni e quelli vita.
Ramo assistenza: è quella parte del ramo danni attraverso la quale si offre un servizio di assistenza agli assicurati, qualora questi dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà.
Recesso (diritto di): è il diritto di annullare un contratto assicurativo e tutti i suoi effetti da parte del contraente.
Regola proporzionale: è la regola che si applica quando il valore di un bene assicurato è superiore a quello indicato nel contratto. In tali casi l’assicuratore risarcisce solo una parte del danno. Questa parte viene calcolata in base alla proporzione tra la somma assicurata e il valore reale dell’oggetto.
Regresso: noto anche come “rivalsa”, si tratta della garanzia che, quando il terzo danneggiato ottiene un risarcimento pur rientrando il sinistro nella categoria delle eccezioni indicate nella polizza, permette all’assicuratore di chiedere al suo assicurato un risarcimento per la somma liquidata. Tutto ciò avviene comunque dopo che l’assicuratore avrà liquidato il danno.
Riattivazione: è il diritto, da parte del contraente, di riprendere il pagamento dei primi di una polizza precedentemente sospesa per motivi differenti. Il contraente dovrà pagare anche gli interessi derivati dal ritardato pagamento.
Ricorso terzi: è una forma di assicurazione di Responsabilità Civile prestata nell’ambito del Ramo Incendio. In tal modo vengono coperti i danni materiali e diretti subiti dalle cose di terzi a seguito di un evento garantito in polizza del quale l’assicurato sia civilmente responsabile.
Risarcimento: è la quantità di denaro che deve essere corrisposta da chi ha provocato il danno al danneggiato al fine di porre riparo al danno.
Rischi diversi: è l’insieme di garanzie assicurative che tutelano il patrimonio contro una serie di eventi legati al possesso e alla conduzione di un’auto.
Rischi esclusi: Vedi Esclusioni.
Rischio: si definisce tale qualsiasi evento futuro e incerto in grado di arrecare un danno all’assicurato. E’ la base di ogni contratto assicurativo e al suo verificarsi scatta l’obbligo della prestazione da parte della compagnia assicurativa.
Riserva matematica: è l’insieme degli investimenti che consentono a una compagnia assicurativa di onorare le prestazioni previste nei contratti a suo carico.
Riserva premi: nel ramo danni, si tratta della parte di ricavi futuri riservata a coprire l’eventuale verificarsi dei sinistri.
Riserva sinistri: è la riserva finanziaria che deve consentire alla compagnia assicurativa di onorare sia i sinistri avvenuti durante l’anno, sia quelli avvenuti in precedenza e non ancora liquidati. Vengono stimati e considerati anche i sinistri tardivi.
Riserve tecniche: sono gli accantonamenti tecnici atti a coprire gli impegni futuri di una compagnia assicurativa nei confronti degli assicurati e di terze persone danneggiate. Ne esistono di tipi differenti.
Rivalsa: è il diritto da parte dell’assicuratore di chiedere al suo assicurato la somma liquidata a un terzo danneggiato. Può essere esercitato nel caso in cui si verifichino determinate situazioni indicate in polizza.
Salvataggio (spese di): sono le spese sostenute dall’assicurato per ridurre al minimo gli effetti di un danno causato a cose. Sono invece a carico dell’assicuratore, nel rapporto fra valore assicurato e valore effettivo degli oggetti assicurati.
Scheda sintetica: è il documento informativo relativo alla polizza che deve essere fornito dall’assicuratore al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Viene redatto secondo le indicazioni date dall’ISVAP, al fine di permettere all’assicurato di orientarsi nel contratto e comprenderne le caratteristiche fondamentali.
Scoperto: è la percentuale di rischio che resta a carico dell’assicurato. Non dipende dall’entità del sinistro. Non viene applicata al danno ma alla somma assicurata, a differenza di ciò che avviene nel caso della franchigia.
Sinistro: è l’evento o danno che deve essere risarcito dall’assicuratore.
Somma assicurata: è l’importo, indicato nel contratto, entro il quale l’assicuratore si impegna a risarcire i danni.
Sovrappremio: nei casi di rischio elevato si tratta della maggiorazione dell’importo del premio richiesto al contraente. E’ possibile richiederlo anche in caso di frazionamento rateale del premio, al fine di coprire la maggiore esposizione finanziaria dell’impresa.
Subagente: è una persona alla quale un’agenzia di assicurazione conferisce il compito di stipulare polizze.
Tariffa: è il costo delle diverse coperture assicurative.
Tasso: è il costo della copertura assicurativa indicato attraverso un valore percentuale rispetto al valore della somma assicurata.
Trasformazione: è la modifica degli elementi facenti parte di un contratto. Può dunque riguardare la durata, il tipo di rischio o la modalità di pagamento del premio.
Tutela giudiziaria: è la garanzia assicurativa che si occupa di coprire i costi derivanti da spese giudiziarie. In genere l’assicuratore vi comprende anche servizi di consulenza e assistenza legale.
Unbundling: termine tecnico inglese che indica la separazione degli elementi che costituiscono garanzie e premi.
Valore a nuovo: è un tipo di assicurazione danni che garantisce un risarcimento corrispondente a quello che servirebbe per riacquistare o ricostruire il bene danneggiato, non considerandone il suo degrado. E’ tipica delle polizze incendio, ma è applicabile anche in altri tipi di contratto.
Valore assicurabile: è la misura economica del valore di un bene soggetto a un rischio.
Valore assicurato: è il valore economico che rappresenta l’esposizione dell’assicuratore e che dovrà essere corrisposta all’assicurato nel caso in cui si verifichi il danno.
Valore di riscatto: è la somma che deve essere corrisposta all’assicurato in caso di rescissione del contratto. E’ quantificabile nel valore della polizza meno le spese e i rendimenti anticipati non ancora maturati.