Furto auto: cosa fare con la compagnia di assicurazioneAssicurare un’automobile attraverso la garanzia Responsabilità Civile Auto, si sa, non è sufficiente in caso di furto o sottrazione di parti del veicolo. Per questo motivo tutte le compagnie assicurative, sia online che tradizionali, danno la possibilità agli assicurati di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva che tuteli contro questi atti criminosi, solitamente chiamata “Furto e Incendio”.
Con la sola polizza RCA si riceve infatti un risarcimento solo per i danni, di qualsiasi natura, provocati a terzi dalla circolazione dell’automezzo assicurato, nei limiti del massimale stabilito al momento di sottoscrivere il contratto e indicato chiaramente sullo stesso.

Proteggere il proprio veicolo in caso di furto (e incendio) è altamente consigliabile, soprattutto se si tratta di auto nuove, dal momento che, in questo modo, la compagnia assicuratrice si impegna a liquidare il danno subito in base al valore commerciale del mezzo assicurato.
Tale valore viene stabilito al momento della stipula del contratto e adeguato, con cadenza annuale, secondo pubblicazioni specializzate come “Quattroruote” o “Eurotax”, prese come riferimento dalle varie assicurazioni auto. Mentre un tempo era possibile stabilire, più o meno arbitrariamente, il valore attribuito al veicolo da assicurare, ora sempre più compagnie accettano solo i valori commerciali pubblicati sulle fonti citate in precedenza. Del resto, in caso contrario, la società assicuratrice può chiedere l’intervento di un perito per la stima del valore del veicolo ai fini del risarcimento. Quest’ultimo, secondo quanto disposto dall’art. 1909 del Codice Civile, non può mai essere superiore al danno subito.

COSA FARE IN CASO DI FURTO DELL’AUTO

Sia che si sia sottoscritta la garanzia opzionale “Furto e Incendio”, sia che si disponga solo della polizza RC Auto, occorre che il proprietario del mezzo, o un’altra persona da lui delegata, denunci tempestivamente alle autorità territoriali competenti (polizia o carabinieri) il furto subito, avendo cura di specificare il numero di targa e se siano stati rubati anche la carta di circolazione o il certificato di proprietà.

Fatto questo primo passo, il successivo consiste nella richiesta al Pra dell’Annotazione di perdita di possesso, sospendendo così l’obbligo di pagamento del bollo automobilistico. Nel caso in cui si possegga ancora il certificato di proprietà tale richiesta può essere fatta usando l’apposita nota sul retro del certificato stesso.

In caso contrario si deve procedere alla compilazione del modello NP3B, in doppio originale, scaricabile direttamente dal sito dell’ACI oppure reperibile presso i Pra provinciali o gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile.
Queste procedure hanno un costo: 7,44 euro per emolumenti ACI + 29,24 euro di imposta di bollo. In caso di presentazione del modello NP3B l’imposta di bollo è invece di 43,86 euro.
Per svolgere tutte queste pratiche ci si può rivolgere anche a varie agenzie, che non sempre sono “a buon mercato”.
La compagnia di assicurazione va avvisata il prima possibile, anche prima di recarsi al Pra. Basta una semplice telefonata al servizio di assistenza clienti o all’agente di fiducia, che informeranno l’assicurato in merito ai documenti da presentare.
Ogni assicurazione, sia online che tradizionale, ha delle procedure specifiche in caso di furto e, oltre alla documentazione indicata in precedenza, è possibile che necessiti anche dell’estratto cronologico del veicolo, documento ottenibile dal Pra e richiedibile contestualmente alla richiesta della perdita di possesso.
L’assicurazione richiede sempre:

  1. la denuncia di furto in originale
  2. il certificato di proprietà (CdP) con l’annotazione della perdita di possesso
  3. tutte le chiavi dell’auto in possesso dell’assicurato

Attenzione che, in caso di veicolo acquistato in leasing, occorre inviare una copia della denuncia alla società di leasing, solitamente attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, chiedendo anche il dettaglio del debito residuo.

… SE IL FURTO AVVIENE ALL’ESTERO

Nel caso in cui il veicolo assicurato venga rubato all’estero occorre presentare subito denuncia presso le autorità competenti del Paese nel quale è avvenuto l’atto criminoso e ripetere l’operazione non appena si rientra in territorio italiano.

DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREMIO E MANTENIMENTO DELLA CLASSE DI MERITO

In caso di furto è fondamentale la denuncia tempestiva alle autorità competenti, che comporta la cessazione della copertura assicurativa RCA a partire dalle 24:00 del giorno successivo alla data di denuncia.
Così facendo si avrà diritto al rimborso del premio assicurativo residuo al netto delle imposte e degli altri oneri che sono, per legge, posti a carico dell’assicurato, tra i quali il contributo obbligatorio a Sistema Sanitario Nazionale, e che l’assicurazione versa in anticipo.
Per quanto riguarda il rischio di perdita della classe di merito bonus/malus acquisita, va precisato che l’assicurato, al momento di sottoscrivere un nuovo contratto assicurativo per un altro veicolo di sua proprietà, può chiedere di rientrare nella CU maturata, purché lo faccia entro un anno dalla data del furto.
Per far valere tale diritto occorre presentare:

  1. copia della denuncia di furto
  2. attestato di rischio riferito al veicolo rubato
  3. copia della precedente polizza RC Auto

RESPONSABILITA’ IN CASO DI SINISTRI CAUSATI DAL VEICOLO RUBATO

Denunciando tempestivamente il furto subito non si corrono rischi nemmeno nel caso in cui l’auto rubata causi un incidente. Infatti, dal giorno successivo a quello di presentazione della denuncia, sarà il Fondo di garanzia per le vittime della strada a farsi carico dei danni provocati a terzi.
Questa tutela è fondamentale, perché i casi in cui un’auto rubata è coinvolta in fatti criminosi è molto più frequente di quanto non si possa pensare.

IN CASO DI RITROVAMENTO DELL’AUTO

Può capitare che un veicolo rubato venga ritrovato. In tal caso occorre chiedere al Pra la registrazione del “rientro in possesso”.
La documentazione da presentare in questa circostanza comprende:

  1. il certificato di proprietà sul quale è stata annotata la perdita di possesso del veicolo: se non lo si possiede, perché rubato o smarrito, occorre chiederne il duplicato al momento di presentare domanda per il “rientro in possesso”, avendo cura di allegare la relativa denuncia o una dichiarazione sostitutiva di aver sporto denuncia, con indicazione precisa di luogo e data
  2. il provvedimento di riconsegna del veicolo rilasciato dalle autorità competenti
  3. una nota di presentazione: utilizzando il retro del Certificato di possesso o il modello NP3B in doppio originale

Anche queste procedure hanno un costo: 7,44 euro per emolumenti ACI + 29,24 euro di imposta di bollo. In caso di utilizzo del modello NP3B l’imposta di bollo è invece di 43,86 euro.

In caso di ritrovamento, una volta consegnato il veicolo da parte delle autorità, occorre chiedere una copia del verbale di ritrovamento, sul quale devono essere riportati anche i danni riscontrati ed eventuali parti sottratte, da presentare alla propria compagnia di assicurazione.


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