RC Auto e DL Liberalizzazioni: le Novità Assicurano un Reale Risparmio?
Il Decreto di Legge “Liberalizzazioni”, conosciuto anche come “Cresci Italia”, era molto atteso dal punto di vista delle importanti modifiche che avrebbe dovuto portare nel campo delle assicurazioni RC Auto. Molti cittadini assicurati si sarebbero aspettati provvedimenti più incisivi in materia di riduzione dei premi assicurativi, mentre la diffusa sensazione è che i cambiamenti nel settore dell’assicurazione auto, che pure ci saranno, non saranno del tenore che molte associazioni di consumatori si auspicavano.
Il Dl Liberalizzazioni, con le relative modifiche apportate in momenti successivi, è stato pubblicato in data 24 Marzo 2012 sul supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 71, dove lo si ritrova come Legge 24 Marzo 2012, n. 27 dal titolo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 Gennaio 2012, n.1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Dei 98 articoli di cui si compone, quelli che riguardano le assicurazioni auto sono 5 (dall’art. 30 all’art. 34), e riguardano soprattutto la repressione dei comportamenti fraudolenti da parte degli automobilisti assicurati, la riduzione delle frodi e dei tentativi di contraffare i contrassegni assicurativi, le sanzioni per chi mette in atto frodi certificando invalidità di varia natura causate dai sinistri patiti e altri provvedimenti inerenti sconti da praticare acconsentendo di installare una scatola nera sul veicolo e di far ispezionare l’automezzo prima di stipulare un contratto assicurativo. Novità anche per l’attestato di rischio, le procedure di liquidazione dei danni e la tariffa unica del premio RC Auto per chi si trova in CU 1.
Vediamo nello specifico quanto disposto articolo per articolo, seppur in forma semplificata, traendo poi conclusioni finali in merito a quanto stabilito in materia di RC Auto nel Dl Liberalizzazioni, detto anche “Cresci Italia”.
L’art. 30, dal titolo “Repressione delle frodi”, stabilisce che ciascuna impresa assicurativa che proponga polizze RC Auto deve trasmettere all’ISVAP, con cadenza annuale, una relazione con informazioni dettagliate sul numero di incidenti considerati a rischio di frode e per questo oggetto di approfondimenti, sul numero di querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria (e i conseguenti provvedimenti penali) e sulle misure adottate per prevenire il rischio di frodi stesse. In caso di mancata trasmissione la multa comminata dall’ISVAP varia da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro.
Le stesse imprese di assicurazione dovranno rendere pubblica una stima relativa alla riduzione delle spese per i sinistri che risultino frodi accertate.
L’art. 31, dal titolo “Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada”, in breve, stabilisce l’obbligo di dematerializzazione dei contrassegni assicurativi, che dovranno essere sostituiti da sistemi elettronici o telematici, anche collegati a banche dati. Il processo di dematerializzazione dei contrassegni sarà graduale e dovrà concludersi entro due anni dall’entrata in vigore del provvedimento attraverso il quale l’ISVAP stabilirà le modalità di applicazione di tale processo.
Decisi anche i provvedimenti che scatteranno nei confronti di chi circola senza assicurazione RC: il Ministero delle Infastrutture e dei Trasporti iscrive i soggetti colpevoli in un elenco apposito, li informa di tale provvedimento e concede agli iscritti la possibilità di regolarizzare la propria posizione assicurativa entro 15 giorni, trascorsi i quali vengono segnalati alle forze di polizia e alle prefetture competenti.
L’art. 32, dal titolo “Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei danni”, in breve e come intuibile dal titolo attribuitogli, tocca vari punti in materia assicurativa. Si parte con la possibilità di ottenere riduzioni del premio assicurativo accettando di sottoporre il veicolo assicurato a ispezione, prima della stipula del contratto.
Sconti significativi anche per chi acconsente all’installazione di una scatola nera (o dispositivo equivalente). Si specifica che i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità di tale scatola nera sono a carico delle compagnie assicuratrici. Inoltre viene stabilita la necessità di definire uno standard tecnologico, a livello di hardware e software, relativo ai dati raccolti dai meccanismi elettronici istallati sull’automezzo.
In riferimento all’attestato di rischio sono introdotte alcune modifiche all’art. 134 del codice delle assicurazioni private.
Modifiche anche relative alle modalità di richiesta di risarcimento per sinistri con soli danni a cose, con possibilità, da parte della compagnia assicuratrice, di procedere alla consultazione della banca data sinistri per prevenire e contrastare possibili frodi.
Vengono introdotte modifiche riguardanti il risarcimento dei danni riguardanti lesioni di lieve entità, quelle cioè non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, riportate dall’automobilista assicurato. Questo tipo di lesioni non potrà dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Il tentativo, in questo caso, è chiaramente volto alla riduzione delle frodi attribuibili al cosiddetto “colpo di frusta”, più propriamente detto “distorsione del rachide cervicale”.
Viene stabilita una tariffa unica, praticata da ciascuna delle compagnie assicurative, che deve valere per tutta Italia per le classi di massimo sconto, ovvero qualora l’assicurato dovesse risultare nella prima classe di merito (classe di Conversione Universale CU 1). Dunque niente più differenziazioni tra gli automobilisti virtuosi di Nord, Centro e Sud Italia.
L’art.33, dal titolo “Sanzioni per frodi nell’attestazione delle invalidità derivanti da incidenti”, stabilisce l’eliminazione delle “micro-invalidità”, che diventano sempre “invalidità”, ma soprattutto le sanzioni da comminare a periti assicurativi che certificano in modo fraudolento danni a cose, conseguenza di incidenti stradali, che comportino obbligo di risarcimento da parte di una compagnia assicuratrice.
L’art. 34, dal titolo “Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto”, è forse quello che ha fatto più discutere o, meglio, quello di cui si è parlato maggiormente. In materia di obblighi degli assicuratori e di coloro che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo “danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti”, si stabilisce che gli stessi sono tenuti “a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi”. Dunque non più obbligo di presentare e confrontare altri preventivi, come si era auspicato, ma semplicemente obbligo di trasparenza nella comunicazione delle condizioni di polizza. Del resto sarebbe stato assurdo pensare che un agente (monomandatario) avesse proposto preventivi di importo inferiore di altre compagnie assicurative concorrenti. Quale interesse avrebbe avuto nel farlo?
Il cliente dovrà quindi firmare una dichiarazione di aver ricevuto le informazioni di trasparenza relative al contratto, perché in caso contrario lo stesso potrà essere dichiarato nullo. Non rispettando tali obblighi è prevista una multa che l’ISVAP dovrà comminare alla compagnia assicuratrice che l’agente inadempiente rappresenta e che va da un minimo di 1.000 a un massimo di 10.000 euro. Nella prima formulazione del Dl Liberalizzazioni la forbice andava da 50.000 a 100.000 euro.
Vengono stabilite sanzioni a carico delle compagnie assicurative che non applichino una riduzione del premio conseguente a un avanzamento di classe di merito.
Infine si stabilisce che il risarcimento per il danno derivante da furto o incendio di un autoveicolo debba avvenire anche in mancanza del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, ad eccezione dei procedimenti giudiziari inerenti quanto stabilito dall’art. 642 del codice penale, riguardanti la “distruzione fraudolenta della cosa propria”.
Da questa analisi si possono trarre almeno due conclusioni.
La prima. Il Governo ha accolto le lamentele delle compagnie assicuratrici relative alle troppe frodi ai loro danni, responsabili a loro dire delle tariffe elevate applicate al premio RC Auto in Italia. Il DL Liberalizzazioni ha fornito le basi per approntare adeguati provvedimenti anti-frode. Spetterà ora all’ISVAP e alle varie assicurazioni definire nel concreto le modalità attuative.
La seconda. Non ci sono state reali modifiche volte a incentivare la concorrenza nel settore RC Auto, come auspicato da diverse associazioni di consumatori, che ritengono sia proprio il nodo ad essa relativo quello da sciogliere per favorire una diminuzione delle tariffe relative alla Responsabilità Civile Auto. L’obbligo di trasparenza imposto agli agenti non è paragonabile a quella che sarebbe stata la vera “rivoluzione” per incentivare la concorrenza: l’abolizione della figura dell’agente monomandatario, ovvero che vende prodotti di una sola compagnia assicuratrice. Se sul mercato ci fossero solo broker, allora ci sarebbe una reale concorrenza, dal momento che il broker è al servizio del cliente e opera per far in modo che lo stesso trovi l’offerta migliore del mercato in base alle proprie esigenze.
Una considerazione: ognuno può diventare broker di sé stesso grazie a vari servizi di multi-preventivazione e confronto di tariffe RC Auto on-line. In molti casi il risparmio è garantito anche da particolari convenzioni che chi fornisce il servizio ha con varie compagnie assicurative.