Risarcimento diretto: il Modulo Blu o CAI di constatazione amichevole (ex CID)
Il risarcimento diretto (modulo blu – ex constatazione amichevole CID ora C.A.I. ) dei danni subiti a seguito di un sinistro, previsto nella polizza RC Auto, è possibile, a partire dal 1° gennaio 2007, solo in certe circostanze, al verificarsi delle quali l’automobilista potrà rivolgersi direttamente al proprio assicuratore per ottenere il risarcimento del danno.

Innanzitutto si deve rivolgere direttamente alla propria compagnia assicuratrice l’automobilista che subisce un incidente del quale non è responsabile o è responsabile solo in parte,  e che coinvolge un altro veicolo che abbia provocato danni alle cose trasportate, al veicolo di sua proprietà e/o lesioni non gravi alla sua persona.

La procedura di risarcimento diretto è applicabile solo nei casi che verranno elencati di seguito. In tutte gli altri casi l’assicurato dovrà rivolgersi alla compagnia assicuratrice del veicolo che si ritiene responsabile dell’incidente, totalmente o parzialmente.

CASI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI RISARCIMENTO DIRETTO

Ecco le circostanze esclusive nelle quali si può richiedere il risarcimento diretto:

  • il sinistro deve aver coinvolto solo due veicoli
  • entrambi i veicoli devono essere identificati, immatricolati in Italia e regolarmente assicurati
  • se uno, o entrambi, i veicoli sono ciclomotori, allora tali mezzi di trasporto devono essere targati in base al nuovo regime di targatura, in vigore per i ciclomotori messi in circolazione a partire dal 14 luglio 2006. Per i ciclomotori già in circolazione prima della data indicata, il risarcimento diretto sarà possibile solo se i conducenti hanno aderito al nuovo regime
  • se l’automobilista ha riportato anche danni fisici, tali lesioni non devono essere gravi, cioè i danni alla persona non dovranno causare invalidità permanente superiore al 9%
  • se sul proprio veicolo, o sull’altro coinvolto nel sinistro, erano presenti altre persone che abbiano riportato lesioni anche gravi, cioè con invalidità permanente superiore al 9%

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RISARCIMENTO DIRETTO

La richiesta di risarcimento diretto dovrà essere consegnata a mano al proprio assicuratore oppure, come avviene obbligatoriamente per le compagnie assicuratrici online, spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) o attraverso telegramma, telefax o posta elettronica. In quest’ultimo caso è bene verificare che questo metodo di spedizione sia incluso nel proprio contratto RC Auto.

La compagnia assicurativa deve obbligatoriamente formulare un’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta ne caso in cui i danni siano stati a cose o al veicolo.

In caso di danni alla persona i tempi si allungano a 90 giorni. Una riduzione a 30 giorni – rispetto ai 60 – è prevista nel caso in cui i due soggetti coinvolti nell’incidente abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (modulo blu – C.A.I.).

E’ importante che la richiesta di risarcimento sia completa in tutti gli elementi previsti dalla legge. In caso contrario l’assicuratore è obbligato a farlo presente all’assicurato, indicandogli come integrare correttamente la richiesta.

Dichiarando di accettare la somma offerta dalla propria compagnia assicuratrice la stessa è tenuta a pagare il risarcimento entro 15 giorni.

In caso di mancato accordo con l’assicuratore, l’assicurato potrà agire nei confronti dello stesso adendo alle vie legali.
In caso di incidente con un veicolo italiano che risulti non assicurato o non identificato, il danneggiato dovrà rivolgersi all’impresa designata e al Fondo di garanzia per le vittime della strada, presso Consap.

In caso di sinistro con automezzi stranieri non assicurati o non identificati, il danneggiato dovrà rivolgersi all’Ufficio Centrale Italiano.

GARANZIE PER IL TERZO TRASPORTATO

In caso di lesioni personali subite da un terzo trasportato, lo stesso dovrà richiedere il risarcimento alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava.

I tempi di indennizzo del danno sono gli stessi indicati in precedenza e dunque non potranno superare i 90 giorni.

L’ammontare del risarcimento non potrà superare il massimale minimo di legge, indipendentemente dalle responsabilità accertate da parte dei conducenti.

In caso di esubero del massimale minimo di legge, il terzo trasportato potrà far richiesta della parte eccedente alla compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro, a patto però che quest’ultimo sia assicurato con un massimale superiore a quello minimo di legge.


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