Incidente "fantasma"L’Isvap interviene per cercare di arginare il fenomeno dei “sinistri fantasma”, e lo fa attraverso una lettera indirizzata a tutte le imprese di assicurazione che operano nel ramo RC Auto in Italia, necessaria dopo le lamentele pervenute da parte di molti assicurati.
I “sinistri fantasma” oggetto del richiamo dell’Isvap sono incidenti con soli danni alle cose che in realtà non sono mai accaduti e rientrano nella procedura di risarcimento diretto. Il meccanismo truffaldino legato a questo tipo di incidenti provoca l’attribuzione del “sinistro fantasma” a carico di un ignaro assicurato, che si vede addebitare il relativo malus, con conseguente aumento di premio al momento di rinnovare l’assicurazione auto.

L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione Private e di Interesse Collettivo richiama le compagnie assicuratrici a maggiori controlli antifrode per combattere questi incidenti mai accaduti, sottolineando un duplice rischio. Da una parte non viene tutelato il consumatore, ingiustamente penalizzato con un malus e il conseguente aumento del premio assicurativo. Dall’altra le stesse imprese assicuratrici, rimborsando un sinistro “in odore” di frode, finiscono per sostenere costi impropri che si traducono in aumenti tariffari.
L’Isvap sottolinea in particolare carenze relative ai flussi informativi relative sia alle comunicazioni tra le compagnie assicurative coinvolte, sia a quelle tra assicurato e impresa assicuratrice.

Nel caso dei “sinistri fantasma” accade infatti che l’impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento diretto da parte di un presunto danneggiato liquidi l’incidente senza adeguati controlli antifrode, poiché in possesso di dichiarazioni testimoniali, ritenute spesso prevalenti anche da parte della compagnia dell’automobilista al quale viene attribuita la colpa del sinistro.
A sua volta l’impresa assicuratrice dell’automobilista ritenuto “in torto” spesso invia al proprio assicurato comunicazione del sinistro attraverso metodi di spedizione che non danno garanzie in merito alla ricezione della comunicazione stessa. Così facendo il presunto colpevole non ha nemmeno la possibilità di disconoscere il sinistro entro i 30 giorni previsti per tale tipo di procedura, per cui, in base al meccanismo del silenzio/assenso, la compagnia dà il via libera alla liquidazione del sinistro. In più non è raro che l’assicurato apprenda di essere stato ritenuto colpevole di un incidente solo una volta ricevuto l’attestato di rischio recante il relativo malus attribuitogli.
L’Isvap sottolinea anche che, nei casi di ricezione della notizia del sinistro con relativo disconoscimento della colpa, cui può far seguito anche una denuncia per truffa, molte compagnie assicurative non facilitano la presa di visione degli atti del presunto incidente da parte dei propri clienti, limitandosi a comunicare che gli stessi sono disponibili presso l’impresa che ha in gestione la richiesta di risarcimento diretto, e che per prenderne visione occorre presentare richiesta formale di accesso secondo quanto previsto dal Decreto del MSE n. 191 del 28 Ottobre 2008. E anche in tali casi le richieste spesso non vengono soddisfatte oppure evase in tempi eccessivamente lunghi.

Insomma, viste tutte queste problematiche legate alla gestione dei “sinistri fantasma”, l’Isvap invita tutte le imprese a una maggior comunicazione tra di loro per ridurre al minimo le truffe e alla sospensione del risarcimento diretto in caso di dichiarazione di disconoscimento dell’incidente ricevuta da parte dell’assicurato ritenuto responsabile, attivandosi contestualmente al fine di verificare l’accaduto e, in caso di presunta truffa, denunciare prontamente la frode alle autorità competenti.
In particolare la compagnia dell’assicurato ritenuto in colpa dovrà adottare sistemi di comunicazione nei confronti del cliente che diano la certezza della ricezione dell’informativa, attivandosi qualora l’assicurato chieda di visionare gli atti del presunto sinistro, favorendo la loro consultazione.
In più l’Isvap, in caso di sinistri che presentino anomalie relative alle circostanze nelle quali sarebbero avvenuti oppure quando non vi sia prova della ricezione della comunicazione del presunto incidente da parte dell’assicurato, obbliga le imprese assicuratrici  a rimborsare la maggiorazione di premio conseguente all’applicazione del malus e alla riclassificazione del contratto nella classe di merito corretta, qualora le stesse abbiano ricevuto segnalazioni o reclami per l’addebito di “sinistri fantasma”.

Si tratta quindi di un ulteriore allarme per cercare di arginare il fenomeno delle truffe ai danni delle compagnie assicurative, ritenuto dalla maggior parte degli operatori del ramo RC Auto la causa principale dei continui aumenti tariffari per l’assicurazione auto in Italia. La riduzione delle truffe è ritenuta fondamentale per contrastare il rincaro dei premi delle polizze auto, come evidenziato anche nei recenti provvedimenti inclusi nel cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni” relativi alla Responsabilità Civile Auto.


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