Assicurazione Auto: il Danno da “Fermo Tecnico” va Risarcito
Siete stati vittima di un incidente e avete dovuto lasciare la macchina in officina per il periodo di tempo necessario alla riparazione, patendo un danno?
Da oggi è possibile chiedere il risarcimento danni anche per il cosiddetto “fermo tecnico”, ovvero il periodo necessario per la riparazione del veicolo incidentato, anche in assenza di prova.
E’ questo quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione a seguito dell’accoglimento di un ricorso presentato da un automobilista dopo il mancato riconoscimento del risarcimento per danno da “fermo tecnico” sia da parte del Giudice di Pace di Napoli che del Tribunale di Afragola.
La sentenza, destinata a ricoprire una grande importanza dal momento in cui è stata depositata (8 Maggio 2012), è la numero 6907/2012. I danni cui si fa riferimento per il risarcimento sono quelli relativi alla sola assicurazione auto obbligatoria, ovvero sia la RC Auto. Eventuali coperture assicurative opzionali, come ad esempio quelle relative al furto-incendio o alla polizza cristalli, non rientrano nel calcolo del danno patito dall’assicurato e, di norma, non prevedono risarcimenti per “fermo tecnico”, anche se è sempre consigliabile controllare quanto riportato dal proprio contratto di assicurazione.
La Cassazione ha ritenuto che l’automobilista assicurato, essendo il veicolo impossibilitato a circolare nell’attesa della riparazione, subisce un danno per il solo fatto che il bollo e l’assicurazione auto stessa costituiscono fonte di spesa sopportata dal proprietario, aggiungendo oltretutto che la stessa autovettura subisce un deprezzamento.
Ma c’è di più. Infatti, secondo la stessa Corte di Cassazione, non è necessario che l’assicurato fornisca una “prova specifica” per chiedere il risarcimento. Resta comunque nella facoltà dell’assicurato di richiedere danni maggiori rispetto alla sola quota relativa alla polizza che copre la Responsabilità Civile Auto, qualora nel periodo di “fermo tecnico” siano state sostenute altre spese, come quelle relative al noleggio di mezzi sostitutivi dell’auto incidentata. In tale circostanza, per ottenere l’eventuale risarcimento, dovranno invece essere fornite le prove delle spese sostenute.
Infine da notare come il periodo di fermo in officina debba essere risarcito nei limiti della sua durata teorica, secondo quanto indicato nei cosiddetti “tempari” che le compagnie assicurative contemplano per i vari interventi di riparazione. Questo perché un veicolo incidentato, ma ancora in grado di circolare, può essere portato presso un’officina solo quando risultino effettivamente disponibili i pezzi di ricambio necessari alla riparazione, e quindi non necessariamente dal giorno in cui si è verificato il sinistro causa di danni.