Mediazione obbligatoria per RC AutoScatta oggi, 20 Marzo 2012, l’obbligo di mediazione per i sinistri stradali (e per le liti condominiali, ndr). Cosa significa rendere obbligatoria la mediazione anche per i risarcimenti relativi alle polizze RC Auto? Semplicemente che, in caso di controversie con la propria compagnia assicuratrice da oggi, in prima istanza,  non ci si dovrà più rivolgere al Giudice di Pace (per danni materiali e fisici inferiori fino a 20.000,00 euro) o alla giustizia ordinaria, ma a un organismo di mediazione, come avviene già in altri 12 ambiti.
Le controversie con la compagnia assicuratrice possono sorgere quando, a seguito di un incidente stradale, l’indennizzo corrisposto all’assicurato sia ritenuto dallo stesso non adeguato a coprire il danno subito.

Il ricorso alla mediazione diventa quindi obbligatorio con l’applicazione della seconda fase del piano di rinnovo della mediazione stessa, stabilito dal Decreto Legislativo 28/2010, che ha introdotto il meccanismo della conciliazione per ridurre i costi e i tempi lunghi tipici, nostro malgrado, del sistema processuale italiano.

A CHI E COME PRESENTARE DOMANDA DI MEDIAZIONE

Non diversamente da quanto avviene nei casi di mediazione civile e commerciale obbligatoria, anche per la mediazione obbligatoria per controversie nei confronti della compagnia presso la quale si è stipulata una polizza di assicurazione auto occorre avvalersi di mediatori professionisti, che operano presso enti privati (riconosciuti dal Ministero della Giustizia) o pubblici (come le Camere di Commercio).
L’opera del mediatore, che non può essere né un giudice né un avvocato, consiste nel cercare di arrivare a un accordo che soddisfi le parti coinvolte per evitare il ricorso al tribunale.
Prendendo ad esempio il caso di un automobilista assicurato che decida di ricorrere alla conciliazione per risolvere una controversia con la compagnia presso la quale ha in essere una polizza RC Auto, l’assicurato  (parte ipoteticamente lesa) deve depositare un’istanza di mediazione presso un ente certificato indicando chiaramente:

  1. chi sono le parti coinvolte
  2. l’oggetto della richiesta di mediazione
  3. le ragioni della richiesta di mediazione
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La domanda può essere presentata presso gli sportelli dell’ente pubblico o privato scelto oppure, se consentito, scaricando il modulo per la richiesta direttamente da Internet e, una volta compilato, inviandolo all’ente prescelto via fax.
A questo punto il mediatore, entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, convoca le parti, insieme o separatamente, per arrivare ad un accordo che deve essere trovato entro 4 mesi dalla presentazione della domanda. Il rifiuto di presentarsi alla convocazione da parte di una delle due parti porta direttamente in tribunale i litiganti.
Una volta formulata, la proposta del mediatore, comunque non vincolante, può:

  • essere accettata da entrambe le parti: in questo caso viene compilato un verbale e l’intesa viene omologata da un giudice, diventando esecutiva
  • essere rifiutata da una o entrambe le parti: in tal caso si deve ricorrere alla giustizia ordinaria, tenendo presente che la proposta avanzata verrà comunque valutata dal giudice che si occuperà della causa

In riferimento a quest’ultimo caso, va sottolineato che, qualora la sentenza del giudice corrisponda alla proposta del mediatore, la parte che ha rifiutato la conciliazione dovrà pagare tutte le spese processuali.

QUANTO COSTA LA MEDIAZIONE

Ricorrere alla mediazione obbligatoria comporta il pagamento di una spesa fissa per l’avvio del procedimento che ammonta a 40,00 euro per entrambe le parti coinvolte.
Le spese successive devono essere calcolate in considerazione del valore della lite e sono stabilite in base alla seguente tabella, riportata nell’articolo 16, comma 4 del Decreto Ministeriale n. 180 del 2010:

Valore della Lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000 € 65
Da €1.001 a € 5.000 € 130
Da € 5.001 a € 10.000 € 240
Da € 10.001 a € 25.000 € 360
Da € 25.001 a € 50.000 € 600
Da € 50.001 a € 250.000 € 1.000
Da € 250.001 a € 500.000 € 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200
Oltre € 5.000.000 € 9.200

 

Va precisato che le spese si riferiscono a ciascuna parte coinvolta.
Quindi da oggi, 20 Marzo 2012, se si ritiene di non aver ricevuto congruo risarcimento dalla compagnia assicurativa presso la quale si è stipulata una polizza RC Auto, grazie alla mediazione obbligatoria diventa più rapido ed economico risolvere la controversia.


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