Rinnovo Assicurazione RC Auto: dal 2013 Importanti Cambiamenti
Stop al tacito rinnovo, abolizione del periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza RC Auto e impossibilità di stipulare polizze pluriennali, con applicazione sui contratti in scadenza dopo il 1° Gennaio 2013. Vale la pena soffermarsi su queste tre importanti modifiche, introdotte dal Decreto Legge n. 179 del 18 Ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245.
Delle decisioni riguardanti il settore dell’assicurazione auto previste dal “Decreto Crescita 2.0” ci siamo già occupati in precedenza qui, ma all’atto pratico l’abolizione del tacito rinnovo e soprattutto della tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza del contratto in essere sono quelle più significative, anche per le conseguenze che comportano per gli automobilisti assicurati.
L’articolo n.22, recante il titolo “Misure a favore della concorrenza e della tutele del consumatore nel mercato assicurativo”, introduce infatti al punto 1 l’articolo 170-bis nel “Codice delle assicurazioni private”. In base a tale disposizione viene stabilito che: “Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all’anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all’articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile”.
Dunque stop alle polizze RC Auto pluriennali e al tacito rinnovo, con estensione di tali decisioni anche ad eventuali contratti assicurativi opzionali, riguardanti cioè garanzie diverse da quelle relative alla Responsabilità Civile Auto.
Pertanto, tutte le clausole che prevedano il tacito rinnovo sono da considerarsi nulle a partire dal 1° Gennaio 2013, anche per i contratti in essere stipulati prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del “Decreto Crescita 2.0”.
Confermato il fatto che le compagnie assicurative devono informare i contraenti, in forma scritta e con un anticipo adeguato, della decadenza del tacito rinnovo.
Si tratta di una disposizione molto importante, dal momento che quasi tutte le polizze RC Auto prevedono il tacito rinnovo alla scadenza annuale. Fanno solitamente eccezione le assicurazioni auto chilometriche, vale a dire quei contratti il cui premio viene stabilito in funzione dei chilometri effettivamente percorsi dal veicolo assicurato durante l’anno, con rilevazione della percorrenza che avviene attraverso l’installazione di una scatola nera.
In riferimento a questi particolari contratti di assicurazione auto, offerti da un numero sempre crescente di compagnie assicuratrici, già in precedenza non si applicava la possibilità di godere di un periodo di tolleranza di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza RC Auto, durante i quali l’assicurazione garantiva piena tutela al cliente, in attesa che lo stesso rinnovasse il contratto o ne stipulasse uno nuovo. Con il D.L. 179/2012 l’abolizione dei 15 giorni di margine per il pagamento del premio è stata resa obbligatoria per tutti i contratti RC Auto.
Questo significa che l’effetto della copertura per la Responsabilità Civile termina alle 24 dell’ultimo giorno di validità del contratto.
Occorre quindi fare attenzione perché dimenticarsi di rinnovare la polizza RC Auto entro le 24 del giorno della scadenza indicata sul contratto, secondo quanto previsto dal “Nuovo Codice della Strada” (D.L. n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive modifiche), comporta due provvedimenti certamente poco piacevoli per gli automobilisti “distratti”, vale a dire:
- il sequestro immediato del veicolo
- il pagamento di una multa di importo variabile e compreso tra 798,00 € e 3.194,00 €
Ecco perché è sempre bene essere aggiornati sui cambiamenti previsti per l’assicurazione RC Auto a partire dal 1° Gennaio 2013, così come stabilito dal D.L. n.179 del 18 Ottobre 2012.