Clausole vessatorie nel contratto RC AutoSottoscrivendo un contratto per l’assicurazione sulla Responsabilità Civile Auto (RCA) si può correre il rischio di incorrere in clausole vessatorie, ovvero in clausole che ledono o non rispettano i diritti del contraente e che, per questo motivo, possono essere contestate rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio del proprio Comune di residenza o a quella di riferimento territoriale.
Secondo quanto riportato sul sito del Codacons, ovvero la più importante associazione italiana in difesa dei diritti dei consumatori, le principali clausole vessatorie individuate nei contratti RC Auto riguardano sostanzialmente quattro punti: il rinnovo del contratto, la chiarezza del contratto, il foro competente in caso di controversie e l’eventuale sostituzione dell’automezzo assicurato in corso di polizza.

Per quanto riguarda il rinnovo del contratto è vessatoria la clausola che preveda il tacito rinnovo. Quindi non può esserci il rinnovo automatico della polizza nel caso in cui l’assicurato non abbia comunicato la disdetta all’assicuratore (almeno 30 giorni prima della scadenza) e quest’ultimo non abbia comunicato in adeguato anticipo rispetto alla data di scadenza le nuove tariffe applicate al contratto. Inoltre l’assicuratore è tenuto, in caso di aumento delle stesse, a giustificare adeguatamente l’adeguamento tariffario. L’assicurato, una volta ricevuta comunicazione del premio da corrispondere, ha diritto di recesso entro un termine adeguato di tempo, la cui stima varia a seconda che si tratti di una compagnia assicurativa tradizionale oppure diretta (on line via Internet o telefonica).

La chiarezza deve essere la base del contratto assicurativo, che deve perciò contenere indicazioni relative ai rischi coperti, alle modalità di presentazione della denuncia in caso di sinistro, alle specifiche sulle classi di merito (bonus-malus) e alle circostanze nelle quali l’assicuratore può far valere il diritto di rivalsa.

Il Foro competente in caso di controversie deve essere quello più vicino e accessibile per l’assicurato. Questo alla luce dell’articolo 1469 bis del Codice Civile e della recente interpretazione dello stesso data dalla Corte di Cassazione. L’indicazione di tale Foro come inderogabile ed esclusivo deve essere specificata nel contratto assicurativo.

Il contratto RC Auto deve consentire all’assicurato che decida di cambiare autovettura in corso dello stesso di mantenere la stessa classe di merito (bonus-malus) e le stesse tariffe applicate al contratto in essere al momento del cambio.

Queste quattro clausole sono state individuate quali sicuramente vessatorie e dunque impugnabili da parte dell’assicurato, sebbene ce ne possano essere altre nei singoli contratti. In caso di dubbio è sempre bene rivolgersi alla Camera di Commercio del proprio Comune di residenza per un parere autorevole.

Fonte: www.codacons.it


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