Preventivi Multipli Assicurazione RC Auto: ecco il Regolamento Isvap
Primi, importanti passi concreti verso l’attuazione di una delle disposizioni contenute nel DL Liberalizzazioni per aumentare la concorrenza, e quindi il risparmio, nel settore dell’assicurazione RC Auto. L’Isvap ha infatti pubblicato, tramite il suo sito Internet, lo schema di regolamento relativo alla definizione delle modalità operative per l’applicazione delle disposizioni riguardanti l’obbligo di confronto delle tariffe RC Auto, ovvero di presentazione di preventivi multipli.
Il confronto obbligatorio tra preventivi è infatti contenuto nell’art. 34 del Decreto Legge n.1 del 24 Gennaio 2012, convertito in Legge n. 27 del 24 Marzo 2012, come abbiamo già ampiamente riferito tempo fa analizzando gli articoli riguardanti l’assicurazione auto.
Ora l’Isvap, per dare seguito all’obbligo di confronto tra almeno tre diversi preventivi di tariffe RC Auto di altrettante compagnie assicuratrici, ha diffuso uno schema di regolamento (Documento 49/2012, consultabile integralmente qui), suscettibile di modifiche a seguito di osservazioni, commenti e proposte che giungano all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo entro il 25 Luglio, tramite l’indirizzo di posta elettronica regolamentoarticolo34@isvap.it.
Lo standard di modalità operative elaborato dall’Isvap si compone di 9 articoli e segue una fase nella quale si sono avuti incontri tra l’Autorità stessa e vari soggetti e associazioni di consumatori coinvolti nell’applicazione delle nuovi disposizioni in materia di concorrenza, vale a dire Adiconsum, Altroconsumo, Federconsumatori, ANIA, SNA e UNAPASS, AIBA e ACB.
Analizzando lo schema di regolamento è possibile individuare alcuni punti salienti, che si rifletteranno concretamente al momento di sottoscrivere una nuova polizza RC Auto o rinnovare il contratto dell’assicurazione auto in corso.
Innanzitutto le disposizioni riguardano sia le compagnie che sia avvalgono di intermediari che quelle che operano con tecniche di vendita a distanza, vale a dire le assicurazioni on-line. In base a quanto previsto dall’articolo 2 dello schema di regolamento le assicurazioni dirette dovranno integrare i propri siti Internet con il richiamo alla possibilità di confrontare le offerte RC Auto attraverso il servizio pubblico di comparazione “TuoPreventivatore”, accessibile direttamente da qui, oppure dai siti dell’Isvap e del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE).
In merito agli assicurati che si trovano nella condizione di rinnovare una polizza RC Auto con clausola di tacito rinnovo, partendo dalla considerazione che spesso tali soggetti non si recano presso i propri agenti o intermediari per pagare il premio relativo, all’articolo 4 dello schema di regolamento si prevede una modifica di quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 4 del 9 Agosto 2006 per consentire il confronto anche a questi assicurati. Infatti viene introdotto l’obbligo per le imprese assicuratrici di integrare la comunicazione, che viene inviata al cliente 30 giorni prima della scadenza annuale, con un’informativa riguardante la possibilità di confrontare preventivi di altre compagnie assicuratrici recandosi dal proprio intermediario prima della scadenza della polizza da rinnovare tacitamente.
Importanti le disposizioni contenute nell’articolo 6, visto che si stabilisce che le compagnie assicuratrici debbano presentare, ai fini del confronto, preventivi personalizzati e non basati su una informativa standardizzata e precostituita, come sostenuto dall’Ania e da alcuni rappresentanti dei consumatori in fase di consultazione. Tali preventivi personalizzati devono tener conto delle caratteristiche oggettive e soggettive dei profili di rischio associati ai singoli assicurati, che coincidono con il tipo di veicolo da assicurare e le caratteristiche del proprietario del veicolo, in termini di abitudini di guida e modalità di utilizzo dell’auto, oltre che di storia assicurativa pregressa.
Viene stabilito anche in tre il numero minimo di preventivi che devono essere oggetto del confronto e le modalità di calcolo di tali preventivi. Infatti gli intermediari possono utilizzare a tal fine:
- i servizi di preventivazione messi a disposizione dalle imprese assicuratrici del ramo RC Auto, anche attraverso i propri siti Internet
- il servizio di confronto on-line “TuoPreventivatore”
- i servizi di comparazione resi disponibili dalle associazioni di intermediari che aggregano i dati di vari preventivatori aziendali
All’articolo 3 dello schema di regolamento proposto dall’Isvap si precisa che l’avvenuta consegna dei preventivi personalizzati utili per il confronto debba essere comprovata da una dichiarazione sottoscritta dall’assicurato prima della stipula di un nuovo contratto o il rinnovo della polizza.
L’intermediario dovrà poi conservare i preventivi presentati in modo che gli stessi possano essere controllati dall’Isvap per evitare che vengano forniti sistematicamente preventivi più elevati rispetto a quelli commercializzati dallo stesso. Questo punto è molto importante ai fini di salvaguardare lo scopo primario dell’obbligo di confronto tra preventivi, che è quello di aumentare la concorrenza e “informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali”.
Del resto l’articolo 7, riferendosi ai criteri di scelta dei preventivi personalizzati che l’intermediario deve presentare, specifica che il comportamento dello stesso deve essere sempre improntato a principi di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, operando in modo da garantire un corretto livello di informazione.
Ricordiamo che le compagnie assicurative e gli intermediari che non dovessero assolvere all’obbligo di confronto tra preventivi secondo i criteri stabiliti da quello che sarà il futuro regolamento Isvap in materia di preventivi multipli, possono essere sanzionati con una multa che va da un minimo di 1.000 € a un massimo di 10.000 €.